Quante volte si è discusso in merito ai potenziali danni derivanti dal fumo di sigaretta e, quindi, alla obbligatorietà o facoltatività della dicitura sui relativi pacchetti? Ebbene, la Corte di Cassazione, sezione terza penale con sentenza n. 10840/2000, ha accolto il ricorso di un soggetto, implicato in una vicenda di contrabbando, condannato in primo e secondo grado a pena detentiva per essere stato trovato in possesso di pacchetti di sigarette estere prive dell'avvertenza 'nuoce gravemente alla salute'.
Nei provvedimenti dei giudici di merito è stato riscontrato un errore di diritto, ex art. 360 co.1 n.3 cpc, circa l'individuazione della norma specifica da applicare. Non era stata, infatti, presa in considerazione la legge n. 146/1994, che ha depenalizzato il fatto che, quindi, non costituisce più reato. Detta legge ha stabilito all'art. 23 co. 4 la semplice sanzione amministrativa per 'chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dalla legge n. 428/1990'. La legge n. 146, quindi, modificando la precedente legge n. 428, impedisce che nella fattispecie possa applicarsi la sanzione penale.
Inoltre, per effetto della 'depenalizzazione', la condanna al soggetto non viene iscritta nel casellario giudiziale e non sussiste il pericolo della recidiva previsto all'art. 99 e 101 del codice penale (consistente in un aumento della pena).