Questa testata aderisce all'anso  
 
Note Legali | Pubblicità | La Piazza | Bacheca | Info | Città
prima pagina
editoriali
attualità
costume e società
politica
economia
sport
cultura e spettacolo
tecnologia
eventi
dicono di noi on line
 
ambiente
casa
cinema
affari e finanza
dalla regione
diritto
gastronomia
salute e benessere
interviste del direttore
lettere alla redazione
territorio
viaggi
documenti
Diventa Capitano...
Scrivi su Capitanata.it
Lavora con noi
Pubblicità
ANSO
 
METEO
aggiungi a preferiti


18/3/2002

NON RETRIBUIBILI LE PRESTAZIONI OCCASIONALI NELLA DITTA FAMILIARE
Gli aspetti: orario, direzione, gerarchia e continuità
di Alessandro Basso
Un uomo, avendo collaborato per dieci anni nel negozio della madre, ha chiesto a quest'ultima una somma pari a 270 milioni di lire di stipendio arretrato. Il ricorso è stato respinto dalla corte di Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 8330/2000. Le motivazioni? E' stato accertato che non sussistevano gli obblighi di orario previsti all'art. 2107 del codice civile e 36 della Costituzione, né i poteri direttivi e disciplinari stabiliti dagli artt. 2086, 2094 e 2104 sempre del codice civile, ed, inoltre, la prestazione era caratterizzata da 'saltuarietà frammentaria ed episodica'.
Tale ultimo aspetto costituisce, di per sé, negazione della subordinazione. Ai fini della collaborazione prevista dall'art. 2094 c.c., infatti, è da ritenersi decisiva la 'continuità', intesa quale disponibilità nel tempo verso il datore, nella quale si ravvisa l'attuazione del vincolo della subordinazione. Essa si concretizza sostanzialmente nella disponibilità funzionale del prestatore all'impresa altrui in modo tale da inserire la relativa prestazione nell'organizzazione aziendale.
Va ricordato, inoltre, che la retribuzione è commisurata alla quantità e qualità della prestazione ovvero al tempo impiegato ed alle mansioni: venendo a mancare l'orario di lavoro, non è possibile determinare la prestazione dovuta. Sostanzialmente, nell'ipotesi di prestazioni lavorative saltuarie ed occasionali rese da un soggetto inserito stabilmente come convivente in una comunità familiare a favore di un componente del nucleo familiare opera una presunzione di gratuità, rafforzata dal vincolo della convivenza e dalla comprovata carenza di subordinazione.

  Segnala questa notizia a un amico
  Stampa questa notizia
altre notizie nella sezione Diritto

Google
WEB WWW.CAPITANATA.IT
 
 
Torremaggiore Informa
Asernet informa
Puntoit informa
RAS informa
Salcuni informa
ANSO informa
Sista informa
 
Newsgroup
Eventi
Newsletter
Guestbook
Cartoline
Il Mercatino
Cerco Lavoro
Offro Lavoro
Subappenino
Gargano
Alto
Tavoliere
Basso Tavoliere
Capitanata TV
Rete Civica Provinciale


Asernet Solutions
Pubblicità su Capitanata.it Note Legali info@capitanata.it
Capitanata.it - giornale on line registrato presso il Tribunale di Foggia con il n. 9/2001 - Direttore responsabile Matteo Tricarico