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10/4/2002

‘AGGRAVATO’ IL FURTO COMPIUTO DURANTE UNA PROCESSIONE RELIGIOSA
L’interpretazione degli artt. 624 e 61 c.p.
di Alessandro Basso
Il furto, previsto all'art. 624 del codice penale, è un delitto contro il patrimonio 'mediante violenza alle cose o alle persone' i cui elementi costitutivi sono la sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene e l'impossessamento da parte dell'autore del reato con il fine di trarne profitto, non necessariamente patrimoniale. Per la sua consumazione è necessario che il ladro, dopo aver sottratto la cosa, se ne impossessi ovvero ne acquisti una disponibilità autonoma al di fuori della sfera di vigilanza del precedente possessore.
Cosa succede, però, se il furto viene compiuto durante una processione religiosa? In questo caso, non si tratta di furto 'semplice', punibile con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a 516,46 euro (pari ad un milione di lire). E' applicabile l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 c.p. ovvero l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona che ostacolano la possibilità di difesa. Il reato, normalmente perseguibile a querela per effetto della legge n. 205/1999, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La vittima, infatti, si trova al seguito di una processione religiosa, in mezzo ad una folla di fedeli, dove l'inevitabile ed anomalo contatto fisico tra le persone è strumentale alla perpetrazione del furto. Sostanzialmente, quindi, come confermato dalla Corte di Cassazione - sezione quarta penale con sentenza n. 13204/2000, rubare durante lo svolgimento di una processione religiosa costituisce un'aggravante.

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