Un anziano uomo viene condannato per aver tentato di baciare sulla bocca una giovane ragazza. A causa della resistenza della stessa, l'aveva, però, baciata sulla guancia. La questione si incentra sull'interpretazione della legge n. 66/1996: prima di tale provvedimento si sarebbe trattato di 'atti di libidine violenti' ex art. 521 c.p. oggi abrogato e trasferito nel delitto di 'violenza sessuale' previsto all'art. 609 bis del codice penale. La norma punisce, con la reclusione da cinque a dieci anni, diminuita nei casi di minore gravità in misura non eccedente i due terzi, chi con violenza, minaccia o abuso d'autorità, costringe altri a compiere o a subire, come nel caso in esame, atti sessuali.
Va detto, a riguardo, che il bacio originariamente diretto verso una zona erogena, in mancanza del consenso dell'altra persona, configura violenza sessuale e non ha rilevanza la circostanza che l'obiettivo non viene raggiunto, specialmente se per cause indipendenti dalla volontà di chi lo persegue. Il passaggio è, perciò, considerevole: quello che era punito come reato contro la moralità pubblica ed il buon costume, ora è considerato reato contro la persona.
Sostanzialmente, quindi, come sostenuto dalla Corte di Cassazione sezione terza penale con sentenza n. 6651/1998, costituisce 'atto sessuale' qualunque comportamento, anche diverso dalla congiunzione carnale, che offende la dignità sessuale della persona e la libertà del consenso. Il bacio estorto con violenza, prima punibile a titolo di ingiuria, configura violenza sessuale, a meno che la direzione originaria dell'atto sia in una zona non erogena.