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La paternità naturale può essere definita come quella situazione di fatto intercorrente con figli nati fuori dal matrimonio. Essa trova una prima previsione nell'art. 30 co. 1 della Costituzione. Come dimostrare, però, la paternità naturale? Ai sensi dell'art. 269 co. 2 del codice civile, essa può essere data con ogni mezzo, anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. Tali sono le "presunzioni semplici", non stabilite dalla legge e lasciate al prudente apprezzamento del giudice, come previsto all'art. 116 del codice di procedura civile. Sul punto, come sostenuto dalla Corte di Cassazione sezione prima civile con sentenza n. 5333/1998, va detto che tra il fatto noto e quello ignoto non occorre la sussistenza di un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale bensì è sufficiente che il fatto da provare possa essere desunto ex art. 2727 c.c. dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile cioè in rapporto di logica dipendenza, secondo un criterio di normalità ovvero secondo canoni di probabilità. Non è, quindi, necessario dimostrare la stabile coabitazione bensì l'esistenza di rapporti intimi. Bisogna ricordare, a riguardo, che ai sensi dell'art. 270 co. 1 c.c. , l'azione è imprescrittibile rispetto al figlio ed è ammessa, ex art. 274 co. 1 c.c., soltanto quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Inoltre, in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici, non è sindacabile l'apprezzamento del giudice di merito in ordine all'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e la loro rispondenza ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.