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13/5/2002

IL RITROVATORE HA DIRITTO AL PREMIO
L’invenzione e il ‘premium inventionis’ ex art. 930 c.c.
di Alessandro Basso
Una donna trova e restituisce un assegno smarrito da un impiegato comunale. In primis va detto che chi ritrova un bene mobile smarrito deve consegnare lo stesso al proprietario o, se questi è ignoto, al sindaco del luogo ove è stato rinvenuto. Trascorso un anno dalla consegna dell'oggetto, se il proprietario non si è presentato a ritirarlo, il ritrovatore, per effetto della 'invenzione' prevista agli artt. 927-933 del codice civile, ne acquista la proprietà. Viceversa, se il proprietario la rivendica entro il citato termine, deve pagare, ex art. 930 c.c., a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata, premio che scende al ventesimo se la somma o il prezzo eccede euro 5,16.
Sottolineando che non ogni ritrovamento dà diritto al premio (non deve trattarsi di cose di nessun valore o utilità), la valutazione di utilità deve essere fatta in base a criteri oggettivi e non soggettivi. Nella fattispecie, il ritrovamento di un cospicuo assegno smarrito consente, infatti, di evitare la procedura di ammortamento e la illegittima girata a terzi prima della sua chiusura. Non è, quindi, sostenibile la tesi secondo cui, essendo stata fatta denuncia alla banca, l'assegno fosse divenuto privo di utilità in quanto non più incassabile. Sostanzialmente, quindi, come confermato dalla Corte di Cassazione sezione prima civile con sentenza n. 10687/2000, il ritrovatore di un assegno smarrito ha diritto al premio ex art. 930 c.c.

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