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6/6/2002

BREVI QUESITI DI DIRITTO
Condominio, lavoro subordinato, successione ereditaria e assegno divorzile
di Alessandro Basso
Domanda - In un appartamento condominiale vi sono infiltrazioni di acqua, originate probabilmente dal tetto. Cosa fare?
Risposta - Se le infiltrazioni derivano dal tetto che è condominiale, il condominio ha l'obbligo giuridico di 'eliminare la causa'. Non basta, quindi, ripitturare quel punto da cui si origina l'infiltrazione. Se il condominio, però, a seguito di sollecitazioni verbali o scritte, non interviene, non resta che citarlo in giudizio.

Domanda - Una condomina allergica agli animali, come risultante da relative attestazioni mediche, invita un altro condomino a non attirare i gatti randagi che raduna puntualmente nell'androne del palazzo. Quali i rimedi esperibili?
Risposta - Bisogna, in primis, chiedere all'amministratore di vietare tali azioni nell'ambito del condominio. Se ciò non sortisce alcun effetto, può citare il condominio in quanto, mediante un comportamento arbitrario e del tutto illegittimo, è causa delle proprie allergie.

Domanda - Un gestore di un hotel, al fine di evitare un eventuale scarso rendimento sul lavoro, può farsi consegnare il cellulare dai propri dipendenti all'inizio del turno lavorativo e ridarlo al suo termine?
Risposta - E' consentito. Inoltre, ciò è giustificabile in quanto, trattandosi di un albergo, per le comunicazioni personali urgenti si farà riferimento al centralino.

Domanda - Al termine di una grossa lite, il genitore intende diseredare il proprio figlio, affermando di voler dare ogni cosa all'altro figlio. E' possibile?
Risposta - I figli non possono essere lesi nella quota legittima. Pertanto, il rimedio esperibile è la collazione dell'eredità ai sensi dell'art. 737 del codice civile. Ne sono escluse, tuttavia, le spese di mantenimento, educazione, malattia e di nozze precedentemente corrisposte dal genitore.

Domanda - Due coniugi, in regime di separazione dei beni, si separano consensualmente ed attendono il divorzio. A chi spetterà l'assegno di mantenimento?
Risposta - Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970 l'assegno deve essere disposto a favore del coniuge economicamente più debole ovvero che non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. La norma si estende anche al marito il quale, avendone i requisiti, ha titolo per chiederlo giudizialmente. L'assegno, comunque, viene meno se il coniuge avente diritto passa a nuove nozze.

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