Domanda - Mediante regolare rogito notarile, il padre ha donato al proprio figlio unico un appartamento. Dopo dieci anni, il padre, venuto a conoscenza, nell'ultima estate, dell'esistenza di un altro figlio nato da una propria relazione extraconiugale e che ha poi riconosciuto, ha intenzione di donargli la metà del medesimo appartamento, dato che non possiede altro bene. Può farlo?
Risposta - Prima di tutto va sottolineato che lo spirito di liberalità della donazione di cui all'art. 769 del codice civile è stato correttamente esercitato nella forma stabilita a pena di nullità dall'art. 782 c.c. Va detto poi che tra le cause di revocazione ex art. 800 c.c. rientra la revocazione 'per sopravvenienza di figli' ex art. 803 c.c. In particolare, vi è equiparazione tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti e la revocazione della donazione è possibile anche quando il donante ha già altri figli e, come deciso dalla corte di Costituzionale con sentenza n. 250/2000, senza limiti temporali. In mancanza della regola ex art. 803 c.c. sarebbe, infatti, comunque applicabile ai coeredi, al momento della morte del donante, la collazione ex art. 737 c.c. Quindi, l'intenzione del donante è equa e ragionevole e pertanto può revocare la donazione. Il figlio legittimo, già donatario, può tuttavia rimanere nell'appartamento e corrispondere, previa trasformazione della donazione in locazione, il canone relativo alla metà dell'immobile.
Domanda - Da più di venti anni, un soggetto ha occupato abusivamente un alloggio popolare. Può acquistarne la proprietà per maturata usucapione?
Risposta - L'occupazione effettuata abusivamente ovvero con violenza impedisce il maturarsi dell'usucapione. Il soggetto dovrà, quindi, lasciare l'appartamento appena gli verrà avanzata richiesta che potrà consistere anche in un'ingiunzione di rilascio eseguibile con la forza pubblica.
Domanda - Diventato proprietario di un terreno per successione ereditaria, un soggetto non ha mai preso possesso del bene ricevuto. Tre anni dopo, vedendolo pieno di sterpaglie e ritenendolo abbandonato, un altro individuo se ne impossessa, coltivandolo e curandolo come se fosse cosa propria. Dopo diciotto anni, quest'ultimo nomina erede universale un proprio amico che lo tiene in possesso per altri cinque anni. Il proprietario, infine, dopo ben 23 anni, intende rientrare nel possesso del terreno. Gli è consentita un'eventuale azione in tal senso?
Risposta - La questione si incentra sull'art. 1146 del codice civile. Per effetto di tale disposizione, il possesso continua nell'erede. Il possesso distinto del dante causa e dell'erede, cioè, si uniscono e danno vita ad un unico possesso. Pertanto, il terreno è stato acquistato per usucapione dall'ultimo possessore erede ed il precedente proprietario non può avanzare alcuna pretesa.
Dott. Alessandro M. Basso - E-mail:
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