Domanda - Il proprietario di un'azienda agricola intende costruire una cisterna per vari usi agricoli. Quali le eventuali distanze dal confine da rispettare?
Risposta - Per effetto dell'art. 889 co. 1 del codice civile, la distanza da osservare tra il confine, anche se esiste un muro divisorio, ed il punto più vicino del perimetro interno delle opere, è di almeno due metri. Sono fatte salve, come conclude il terzo comma della disposizione, le eventuali distanze stabilite dai regolamenti locali che, in ogni caso, possono essere soltanto maggiori.
Domanda - Cosa deve intendersi per 'imprenditore agricolo a titolo principale' e 'coltivatore diretto'?
Risposta - Ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L'imprenditore agricolo, come previsto dall'art. 2135 c.c., è chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura oppure allevamento di animali ed attività connesse. E' a titolo principale quell'imprenditore agricolo che, ai sensi della legge n. 153/1975, si dedica alla conduzione dei fondi impegnando almeno 2/3 del proprio tempo e ricavandone almeno 2/3 del proprio reddito da lavoro così come risulta dalla posizione fiscale. Il coltivatore diretto del fondo, come stabilito dall'art. 2083 c.c., è, invece, incluso nella categoria dei piccoli imprenditori. Per coltivatore diretto si intende colui che, ai sensi della legge n. 590/1965, si dedica abitualmente alla coltivazione di fondi o all'allevamento del bestiame in maniera esclusiva o almeno prevalente rispetto ad altre attività, sempre che la prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo.
Domanda - Quando si può parlare di 'alberi ad alto fusto'? Quali le distanze previste?
Risposta - Ai sensi dell'art. 892 co. 1 n. 1 c.c. in caso di alberi di alto fusto la distanza prevista dal confine, salvi i regolamenti e gli usi locali, è tre metri. Si considerano alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili. La qualifica di
alto fusto, come confermato dalla corte di Cassazione n. 62/1972, va fatta con riguardo alla natura ed alla qualità della pianta, indipendentemente dall'altezza concreta bensì a quella potenziale che l'albero assumerà secondo le dimensioni normali di quel tipo di pianta. Deve, altresì, essere rispettata, come deciso dalla Cassazione n. 1568/1978, la qualificazione botanica della specie.
Domanda - Il proprietario di un terreno intende chiudere l'ingresso del proprio fondo al fine di evitare il transito di terzi. Può farlo? Quali gli altri soggetti eventualmente legittimati a chiudere l'immobile?
Risposta - Rientra nelle facoltà del proprietario chiudere in qualsiasi tempo, come previsto dall'art. 841 c.c., il proprio fondo in quanto ricollegata al diritto di proprietà di cui all'art. 832 c.c. ovvero a quel diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. La facoltà di chiudere il fondo compete altresì all'usufruttuario, enfiteuta o superficiario a condizione, però, che non venga alterata la destinazione del bene e che ovviamente non siano violati, in qualsiasi maniera, i diritti del proprietario.
Dott. Alessandro M. Basso - E-mail:
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