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14/1/2003

PERCORSI MONOGRAFICI
Il contratto di assicurazione
di Alessandro Basso
E' disciplinato nel libro IV delle obbligazioni capo XX agli artt. 1882-1927 del codice civile. E' il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio ovvero di un corrispettivo, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro, nel caso di assicurazione contro danni, ex art. 1904 c.c., o da un evento attinente la vita umana, nel caso di assicurazione sulla vita, ex art. 1919 c.c.
L'esercizio spetta, ex art. 1883 c.c., ad un istituto di diritto pubblico o a S.p.A., soggetti peraltro all'obbligo ex art. 2195 c.c. dell'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2188 c.c. Il contratto
ha natura: obbligatoria; onerosa; 'intuitu personae' ovvero sulle qualità della persona e perciò intrasmissibile; aleatoria per cui l'inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. è causa di nullità ex art. 1325 n. 2 e 1418 co. 2 c.c.; di durata ovvero ex art. 1899 c.c., non applicabile però alle
assicurazioni sulla vita, dalle ore 24 alle successive ore 24 e se superiore a dieci anni è sempre garantito il recesso ex art. 1373 c.c. con preavviso di sei mesi anche mediante raccomandata. Sono, altresì, previste più tacite proroghe ma ognuna non superiore a due anni salvo in senso più favorevole all'assicurato ex art. 1932 co. 1 c.c. E' richiesta la forma scritta ad probationem ex art. 1888 c.c. Ciò significa che la prova testimoniale ex art. 2725 è ammessa soltanto quando il contraente ha senza propria colpa perso il documento, cioè la polizza, che gli forniva la prova ex art. 2724 n.3.
L'obbligo dell'assicuratore ex art. 1900 c.c.: non sussiste per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave, consistente nell'inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere, salvo in tale ultimo caso patto contrario; sussiste, indipendentemente dall'elemento soggettivo, per il sinistro cagionato dai dipendenti dell'assicurato e, nonostante patto contrario, per sinistri conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore. In caso di frode in assicurazione ovvero fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione della propria persona ex art. 642 del codice penale è prevista la
reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 1.032 Euro. Non è richiesto, invece,
che l'autore del reato raggiunga lo scopo ovvero riesca a riscuotere effettivamente
il premio dell'assicurazione. Ciò in quanto la consumazione del reato avviene nel momento in cui vengono poste in essere le azioni truffaldine in danno dell'assicurazione, anche se il fatto è commesso all'estero.
La pena è, poi, aumentata ex art. 64 c.p. se il colpevole consegue l'intento. Il d.lgs. n. 515/1992, in attuazione della dir. Cee n. 90/619, prevede per quei contratti stipulati in regime di libertà di prestazioni di servizi ovvero tra un'impresa che ha sede legale nella Cee e un contraente che abbia domicilio abituale o risieda in altro stato europeo, il diritto di recesso, che deve essere
incluso espressamente con la proposta e nel contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della conclusione del contratto con diritto al rimborso del premio eventualmente già corrisposto decurtato della quota di efficacia temporale del contratto e il diritto dell'assicuratore al rimborso delle spese.
La revoca della proposta di stipulazione di assicurazione sulla vita, da parte della compagnia, determina l'obbligo di restituire al contraente, entro trenta giorni dalla notifica, la somma eventualmente pagata decurtata delle spese sostenute.

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