L'Italia è ormai prossima ad una serie di 'appuntamenti politici': elezioni amministrative e referendum. Ciò comporterà per i cittadini, ai sensi dell'art. 48 Cost., il diritto di eleggere i propri rappresentanti mediante l'espressione del 'voto'.
Secondo i dettami costituzionali, il voto presenta determinate caratteristiche, quale l'universalità, la personalità, l'eguaglianza, libertà e segretezza e non obbligatorietà. All'uopo, va menzionata una recentissima Circolare del Ministero dell'Interno del 16/05/2003 n. 76 in tema di 'Utilizzazione di telefoni cellulari provvisti di fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno delle cabine elettorali'.
In altri termini, per effetto di tale urgente provvedimento ministeriale, non potranno essere adoperati all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari, provvisti di fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini. Va precisato, tuttavia, che i presidenti di seggio non potranno effettuare perquisizioni: nel seggio elettorale dovranno, però, essere affissi cartelli che informino gli elettori del divieto. In ogni caso, sono sempre azionabili le disposizioni del codice penale che puniscono il condizionamento del voto. Ciò, in particolare, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 90 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
La questione 'riservatezza' è stata, peraltro, nuovamente ripresa di recente dal Garante della Privacy nella relazione 2002 dello scorso 20 maggio. Per una 'libertà oggi sfidata da molte volontà e molte tecniche rivolte alla costruzione di una società della sorveglianza' un richiamo ad evitare che ci si trovi a vivere con 'una sorta di guinzaglio elettronico'.