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26/5/2003

INFORTUNI SUL LAVORO PER DOCENTI ED ALUNNI DELLE SCUOLE
All'esame la circolare n. 28/2003 dell'Inail
di Alessandro Basso
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prescritta al D.P.R. 3 giugno 1965 n. 1124 ed è gestita dall'IN.A.I.L. che provvede ad assicurare un equo risarcimento al lavoratore infortunato e ad esonerare il datore dalla responsabilità civile nei confronti del prestatore.
Tra le novità più recenti, va menzionata la Circolare 23 aprile 2003 n. 28 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro che interviene in tema di infortuni accorsi agli insegnanti ed agli alunni di scuole pubbliche e private. Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'INAIL se, ai sensi degli artt. 1 e 4 del TU di cui al DPR n. 1124/1965, per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche o frequentano un ambiente dove tali macchine sono presenti o sono direttamente adibiti ad attività che si configurano come esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro.
Varie le attività protette: l'educazione fisica e l'attività ludico-motoria, che sono assimilate all'esercitazione pratica, i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo purchè il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa, che vanno assimilate alle esercitazioni di lavoro, l'attività di sostegno.
All'uopo, va precisato che il requisito imprescindibile ai fini della operatività della tutela è che tali attività siano svolte dal lavoratore in via non occasionale. In riferimento alla cosiddetta 'occasione di lavoro', è da sottolineare che i lavoratori sono tutelati per tutti i rischi collegati alle finalità e alle condizioni lavorative, escluso quindi il 'rischio elettivo'.
Quanto agli alunni, se per quelli dei corsi professionali la tutela è limitata alla condizione che svolgano le attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del TU di cui al DPR n. 1124/1965 ovvero in via eccezionale per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro con esclusione degli infortuni, come ad esempio quelli in itinere, per gli alunni delle scuole materne ed elementari va rilevata l'inapplicabilità di tale Testo Unico. Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: ciò in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica.
Sotto il profilo procedurale, infine, va aggiunto che le disposizioni si applicano, oltre che ai casi futuri ed ai casi in istruttoria, anche a quelli definiti negativamente: in tale ultimo caso, però, è necessario che vi sia richiesta da parte degli interessati e che non si tratti di fattispecie esaurite in quanto prescritte o definite con sentenza passata in giudicato.

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