Sviluppo, realizzazione individuale e socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Ed ancora promozione e realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero ed al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.
Sono queste le motivazioni per le quali nei giorni scorsi, sulla base della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328 e la l. 28 agosto 1997 n. 285, a seguito di un disegno di legge approvato il 16 luglio 2002 (ddl n. 388) in prima lettura dalla Camera, è stato deliberato al Senato, per il definitivo via libera, un decreto delegato (14-05-2003 n. 1606) diretto a riconoscere la funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali.
Il provvedimento punta al riconoscimento ed all'incentivazione, da parte dello Stato mediante appositi interventi, della funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ex art. 8 co. 3 Cost.
Ciò che si intende perseguire e sottolineare è la funzione sociale svolta nei confronti dei soggetti cosiddetti 'deboli', in grave stato di necessità ed emarginazione, e della comunità nel suo insieme, in particolare dell'infanzia.