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22/3/2004

I DIPENDENTI DEL CONDOMINIO
Estratto del nuovo contratto portieri
di Decio d'Angelo
In data 4 dicembre 2003, le Organizzazioni di categoria (CONFEDILIZIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL) hanno stipulato il nuovo c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati, che decorre dal 1° dicembre 2003 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2006, per la parte normativa, ed il 31 dicembre 2004, per la parte economica.
Qui di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte in sede di rinnovo.

INQUADRAMENTO
Il nuovo contratto, prevede una classificazione in 4 categorie (A, B, C e D).
Per le categorie B e C non sono intervenute variazioni, mente per la categoria A sono stati aggiunti i seguenti profili professionali:
- A6: portieri senza alloggio addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.) di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
- A7: portieri che fruiscono di alloggio addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.) di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
- A8: portieri senza alloggio ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare;
- A9: portieri che fruiscono di alloggio ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
La categoria D è nuova in essa confluiscono i lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, addetti alla vigilanza oppure a mansioni assistenziali o ausiliarie. Comprende i seguenti 3 profili:
- D1: lavoratori addetti all'attività di sorveglianza esercitata in modo non discontinuo, anche sussidiari del portiere titolare ed operanti contestualmente con esso o negli orari parzialmente non coperti dal servizio di portineria, esclusivamente nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, di complessi residenziali o di immobili di notevoli dimensioni;
- D2: operatori a mezzo strumenti informatici. Sono lavoratori dotati di personal computer e collegamento Internet, che, su incarico condominiale, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condomini;
- D3: assistenti condominiali. Sono lavoratori che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini di una amministrazione o di un consorzio di amministrazioni condominiali, con la necessaria specifica capacità professionale.
Per la nuova categoria D è prevista la seguente disciplina:
- periodo di prova: 2 mesi;
- ferie: 26 giorni lavorativi;
- permessi retribuiti: 28 ore annue (per la categoria D1 - preavviso: 45 giorni di calendario).

UNA TANTUM
A copertura del periodo 1° gennaio - 30 novembre 2003 ai lavoratori in servizio alla data del 4 dicembre 2003 viene corrisposto - entro il 31 gennaio 2004 - un importo forfettario nelle misure indicate nel prospetto che segue, dalle quali viene assorbito quanto eventualmente erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale:

LIVELLI IMPORTI (Mensili - Orari)

Profili A:
A3, A4 - 413,48 ---
A1, A2, A5 - 377,15 ---

Profili B:
B1 --- 11,54
B2 --- 10,98
B3 --- 10,97
B4 --- 10,21
B5 --- 9,62

Profili C:
C1 - 678,80 ---
C2 - 622,75 ---
C3 - 545,59 ---
C4 - 459,65 ---
C4 - 1° impiego 394,36 ---

L'una tantum - non utile per alcun istituto contrattuale, compreso il t.f.r. - deve essere rapportata all'effettivo servizio prestato nel periodo indicato, con arrotondamento matematico delle frazioni di mese.

MINIMI DI RETRIBUZIONE
I nuovi minimi di retribuzione risultano i seguenti:

1) Portieri - Profili A
Salario minimo nazionale mensile - Profili dal 1.12.2003 dal 1.1.2004
A8-A9: 390,21 - 408,46
A3-A4: 387,19 - 405,39
A6-A7: 369,07 - 386,49
A1-A2-A5: 347,92 - 364,51

2) Lavoratori profili B
Paga oraria minima nazionale - Profili dal 1.12.2003 dal 1.1.2004
B1: 3,25 - 3,37
B2: 2,98 - 3,09
B3: 2,98 - 3,09
B4: 2,62 - 2,72
B5: 2,34 - 2,44

3) Lavoratori con funzioni amministrative (profili C)
Stipendio minimo nazionale mensile - Profili dal 1.12.2003 dal 1.1.2004
C1: 930,90 - 960,77
C2: 814,63 - 842,03
C3: 650,04 - 674,05
C4 (*): 475,23 - 495,45

(*) Per il lavoratore d'ordine di primo impiego, per i primi 12 mesi di effettivo servizio, il minimo di retribuzione è pari a € 399,88 dal 1° dicembre 2003 ed a € 417,23 dal 1° gennaio 2004.

4) Lavoratori profilo D1
Dal 1.12.2003 dal 1.1.2004
Stipendio minimo nazionale mensile: 437,50 - 457,50
Indennità di contingenza: 512,50

SCATTI DI ANZIANITÀ
A far data dal 1° gennaio 2004, per tutte le categorie viene elevato a 12 gli scatti di anzianità maturabili.

Portieri profili A
L'importo unitario degli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 è pari a € 10.
Il valore complessivo degli scatti già maturati alla data del 31 dicembre 2003 viene congelato in cifra non rivalutabile.
L'anzianità di triennio (non oltre il 9°, fino alla maturazione dell'8° scatto) in corso al 1° gennaio 2004 prosegue senza soluzione di continuità.

Lavoratori profili B
Per gli scatti di anzianità maturati dal 1° gennaio 2004 vengono corrisposti i seguenti importi su base oraria:

Profili - Importi orari
B1 - 0,10
B2 e B3 - 0,09
B4 - 0,08
B5 - 0,06

Lavoratori profili C
Gli importi spettanti per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 risultano dalla tabella che segue:

Profili - Importi mensili
C1 - 23,33
C2 - 20,00
C3 - 16,67
C4 - 13,33
Il valore complessivo degli scatti già maturati alla data del 31 dicembre 2003 viene congelato in cifra non rivalutabile. L'anzianità di triennio in corso al 1° gennaio 2004 prosegue senza soluzione di continuità.

Lavoratori profili D
Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profilo professionale D1 hanno diritto a 12 scatti triennali di anzianità nella misura unitaria di € 10.

INDENNITÀ VARIE
a) Indennità supplementari
Gli importi delle indennità supplementari spettanti ai portieri (profili A) sono così rideterminati:

Tipologia - Importi mensili dal 1.12.2003
Profili A3-A4; Profili A1-A2-A5; Profili A6-A7; Profili A8-A9
- per ogni 10 vani catastali (o frazione superiore a 5) oltre 50 vani 0,77 - 0,70 - 0,74 - 0,77;
- per ogni ascensore o montacarichi 2,03 - 1,85 - 1,94 - 2,03;
- per ogni scala oltre la prima 2,59 - 2,35 - 2,47 - 2,59;
- per ogni citofono con centralino interfono 1,75 - 1,59 - 1,67 - 1,75;
- per ogni appartamento destinato esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, ecc., che aggravi notevolmente il lavoro del portiere 2,31 - 2,10 - 2,21 - 2,31;
- per la pulizia delle scale, per ogni piano (*) a partire dal 6° compreso 3,18 --- --- ---;
- per la pulizia dei cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys, e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile con superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a 25 mq 0,77 --- --- ---;
- per la pulizia e l'innaffiamento di spazi a verde con superfici superiori a 100 mq, ogni 50 mq o frazione superiore a 25 mq (**) 0,77 --- --- ---;
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse) 0,50% - 0,50% --- 0,50%;
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione (***) 38,59 - 38,59 --- 38,59;
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione (***) 24,46 - 24,46 --- 24,46;
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione (***) 14,01 - 14,01 --- 14,01;
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalentemente abitativo), per ogni unità immobiliare 0,50 - 0,50 - 0,50 - 0,50;
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalentemente non abitativo), per ogni unità immobiliare 0,70 - 0,70 - 0,70 - 0,70;
- indennità intervento su ascensori:
a) un ascensore 2,50 - 2,50 --- 2,50
b) 2 ascensori 3,50 - 3,50 --- 3,50
c) 3 ascensori 4,50 - 4,50 --- 4,50
d) 4 ascensori 5,50 - 5,50 --- 5,50
e) 5 o più ascensori 6,50 - 6,50 --- 6,50;
- indennità di apertura del portone 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00;
- indennità di chiusura del portone 5,00 - 5,00 - 5,00 - 5,00.
(*) Il numero di piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale (ad esclusione degli androni e del piano cantine).
(**) In caso di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici, l'indennità viene ridotta del 50%.
(***) Nel caso di esistenza di due caldaie installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. L'indennità per la conduzione di caldaie per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, è pari a € 13,16.

b) Indennità per rilascio alloggio
In caso di decesso del lavoratore, spetta a coloro che al momento del decesso stesso erano con lui conviventi, a fronte del rilascio dell'immobile entro il termine tassativo di 4 mesi, un'indennità nella misura di € 1.600 complessivi lordi da corrispondere in parti uguali agli aventi diritto.
L'importo viene rimborsato dal Fondo malattia al datore di lavoro che risulti in regola con il versamento dei contributi.

c) Alloggio e riscaldamento
Le indennità sostitutive per l'alloggio e per il riscaldamento vengono così elevate:
- indennità sostitutiva dell'alloggio corrisposta, limitatamente al periodo di prova, al portiere con profili professionali A2 e A4 (*): € 118 mensili;
- indennità sostitutiva dell'alloggio erogata ai sostituti non conviventi del portiere con profili professionali A2 e A4: per ogni vano € 11;
- indennità sostitutiva del riscaldamento per il periodo di accensione previsto dalla legge: € 32,50.
Il valore convenzionale mensile ai fini contrattuali dell'alloggio, dell'energia elettrica e del riscaldamento è pari, rispettivamente, a € 18,50, € 1,65 e € 1,65.

ORARIO DI LAVORO

Profili A - Portieri con alloggio

a) Orario di apertura e chiusura del portone
L'orario di apertura del portone è compreso nei giorni non festivi, fra le ore 7 e le 20; in sede di contrattazione integrativa l' orario può essere anticipato alle ore 6 e posticipato alle ore 21.L'orario di apertura e l'orario di chiusura del portone può coincidere con l'orario di lavoro. Qualora non coincidano, a causa dell'anticipo apertura portone o posticipo al lavoratore si dovrà corrispondere ' l'indennità di apertura e/o l'indennità di chiusura del portone'

b) Orario settimanale e giornaliero.
In applicazione del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro settimanale è fissato in 48 ore ed è di norma distribuito su 6 giornate.
L'orario giornaliero è stabilito dal datore di lavoro nell'ambito dell'orario di apertura del portone.
La prestazione lavorativa potrà essere frazionata in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a 3 ore (a titolo di puro esempio: dal Lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00; il Sabato dalle dalle ore 7,00 alle ore 10,00); a livello territoriale può essere convenuto un frazionamento in più periodi. Il lavoratore in base alle disposizioni impartite dal D.lgs n° 66/2003 dovrà avere un periodo di riposo continuativo di almeno 11 ore.

Norma transitoria
Eventuali ore di prestazioni ordinarie effettuate oltre il limite massimo stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 66/2003 prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l in parola, possono essere oggetto di trasformazione in ore di permesso individuale, da esaurirsi gradualmente, a decorrere dal 4 dicembre 2003 e nell'arco temporale di vigenza del contratto stesso. Possono essere concordate soluzioni equivalenti.

c) Reperibilità
Per garantire l'assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è istituito, con carattere di obbligatorietà, il servizio di reperibilità.
Per garantire tale servizio, si dovrà:
- dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione (ad esempio: telefonino oppure cercapersone) Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura di € 10 per tutti i profili (Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, è computato ad ogni effetto nell'orario di lavoro e dà luogo a compensazione con una pari riduzione dell'orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine stabilito per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro;
- individuare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità (ad esempio qualche consigliere).
La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per 48 settimane all'anno.

Profili A - Portieri senza alloggio

Orario settimanale e giornaliero
L'orario settimanale (47 ore distribuite su 6 giornate) viene ridotto a:
- 46 ore dal 1° gennaio 2005;
- 45 ore dal 1° luglio 2006.
L'orario giornaliero è continuativo tra le ore 7 e le ore 20, con un intervallo di un'ora (una diversa durata dell'intervallo può essere convenuta tra le parti interessate). Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Profili D1

a) Orario settimanale e giornaliero
L'orario di lavoro settimanale è di 40 ore, distribuite su 5 o 6 giorni. L'orario giornaliero è continuativo, con l'intervallo di un'ora (una diversa durata dell'intervallo può essere convenuta tra le parti interessate). Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

b) Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale.
Le prestazioni di lavoro straordinario diurno sono retribuite con la normale paga oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
- 15%, fino alla 9ª ora giornaliera;
- 20%, dalla 10ª ora compresa in poi.
Per il lavoro domenicale o festivo, è prevista la maggiorazione del 40%, mentre per il lavoro notturno (effettuato fra le ore 22 e le 6), le percentuali di maggiorazione previste sono pari al:
- 30%, se ordinario;
- 40%, se straordinario.

Norme comuni ai profili A, B, C e D
L'orario settimanale può essere superato, nella sua durata media settimanale a condizione che venga rispettata la durata media settimanale dell'orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario (ad eccezione dei portieri con alloggio di profilo A)
La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata, (salvo diverso accordo territoriale), con riferimento a un periodo non superiore a:
- 6 mesi;
- 12 mesi (per coloro che eseguono la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale).
Le ore effettuate - nel periodo di riferimento di cui sopra (6 mesi) dovranno essere recuperate nell'altro periodo restante.

FERIE
In base a quanto statuito dal D.Lgs. n. 66/2003, deve essere effettivamente fruito un periodo minimo di ferie pari a 4 settimane nell'anno. È stabilito la possibilità per diversi accordi fra le parti soltanto le eccedenze i 26 giorni .In considerazione di ciò, il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate al 30 aprile 2003 viene fissato al 31 dicembre 2004.

MALATTIA
Agli eventi morbosi verificatisi a far data dal 1° gennaio 2004 verrà applicato quanto segue:

Trattamento economico
In caso di assenza per malattia viene corrisposto ai lavoratori dei profili A, C e D (*) un'indennità giornaliera nelle seguenti misure:

Durate dell'evento MALATTIA - Decorrenza della retribuzione
Durata superiore a: 1° gg Mal.; 2° gg Mal.; 3° gg Mal.; 4° gg Mal.
28 giorni: 55% - 55% - 55% - 55%
22 giorni ed inferiore a 28 giorni: NO - 55% - 55% - 55%
15 giorni ed inferiore a 21 giorni: NO - NO - 55% - 55%

Durata NON superiore a:
fino a 14 giorni: NO - NO - NO - 55%

Importi da erogare
Durata della malattia:
- fino a 20 giorni 55% con un minimo di € 28,00 ed un massimo di € 37,00;
- dal 21 giorno fino al 180 giorno 67% con un minimo di € 31,00 ed un massimo di € 40,00.
Per i lavoratori a tempo ridotto gli importi MINIMI e MASSIMI, suddetti, verranno riproporzionati sulla base dell'orario effettivo MEDIO prestato nei SEI mesi precedenti la data d'inizio della malattia

SISTEMA DI COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE LORDA GIORNALIERA

Categorie A, C, D1
Retribuzione Tabellare (*) si si si
Indennità di Contingenza (*) si si si
(eventuale) Scatto di Anzianità (*) si si si
(eventuale) Indennità corrisposte
continuativamente (*) si si si

TOTALE RMGL RMGL RMGL
RMGL giornaliera = RMGL (del semestre) diviso 6 = diviso 6 (1)

(*) somma dei compensi percepiti nei SEI mesi precedenti l'inizio della malattia
(1) Valido anche per i Part Time Orizzontali che Verticali
(*) La disciplina in esame non trova invece applicazione ai lavoratori dei profili B in quanto già fruenti l'indennità di malattia da parte dell'Istituto competente.

Rimborso degli oneri contributivi previdenziali
Durate dell'evento MALATTIA:
- inferiore a 120 giorni Importo della RMGL erogata;
- superiore a 12o giorni Importo della RMGL erogata PIU' 40% dei Contributi Versati (2) per l'evento

(2) Contributi INPS anno 2003

Portieri
Carico Datore di Lavoro 27,99%
40% di rimborso 11,20%

Operai
Carico Datore di Lavoro 30,78%
40% di rimborso 12,31%

Preavviso - Portieri profilo A
In caso di eliminazione del servizio di portierato, il datore di lavoro è tenuto, nei confronti del portiere di tutti i profili professionali A, a dare un preavviso di mesi 12 (sostitutivo del preavviso per dimissioni o licenziamento), da comunicarsi per iscritto.
In questo caso, il lavoratore che usufruisce dell'alloggio di servizio deve riconsegnare al datore di lavoro l'alloggio stesso allo scadere del termine di preavviso.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Profili A
La durata della prestazione deve essere fissata entro le seguenti fasce:
- Con alloggio: da 24 a 36 ore;
- Senza alloggio: da 20 a 32 ore.

Profilo D1
Possono essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e/o misto. La distribuzione orizzontale è consentita entro una fascia oraria compresa tra le 16 e le 30 ore settimanali.


Il Rag. Decio d'Angelo è Vice Presidente A.N.A.C.I. Foggia

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