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27/6/2002

ACCENSIONE DELLE STOPPIE NEI CAMPI DI CEREALI DEL FOGGIANO
Vietata la procedura dal 1° giugno al 31 luglio c.a.
Sono affissi oramai da diversi giorni i manifesti con i quali il Comune di Foggia rende noto ai proprietari dei campi a coltura cerealicola del divieto di accensione e bruciatura delle stoppie. Adempimenti e norme da seguire per evitare danni a persone e a cose. Di seguito riportiamo il testo completo della nota sottoscritta dal Sindaco di Foggia Paolo Agostinacchio unitamente al Dr. Corrado Tibollo, dirigente del Settore Agricoltura del Comune.

COMUNE DI FOGGIA - ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

IL SINDACO

visto l'art. 37 della Legge Regionale 12 aprile 2000 n. 9 che modifica l'art. 41 della Legge Regionale n. 27/1997 sulle modalità dell'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della regione Puglia;

visti l'art. 2 e seguenti della Legge Regionale 17 maggio 1997 n. 15 che disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie,

RENDE NOTO CHE

Sono vietate le operazioni di accensione e bruciature delle stoppie nei campi a coltura cerealicola nel periodo compresa tra il 1° giugno ed il 31 luglio 2002, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per il secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio 2002.
La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e, comunque entro il 15 luglio, una 'precesa' o 'fascia protettiva', per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi o foreste o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti o confinanti.
I proprietari conduttori od affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica per evitare il propagarsi di incendi, spegnendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento e, comunque, devono essere dotati di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme e assistere alle operazioni di bruciatura fino a totale esaurimento della combustione delle stoppie.
Si avverte che l'autorizzazione è valida esclusivamente per i terreni irrigui interessati alla seconda coltura.
Il servizio agricoltura potrà effettuare dei sopralluoghi per verificare la veridicità di quanto richiesto nella domanda presentata da coloro che intendono effettuare le colture di secondo raccolto, denunciando all'Autorità Giudiziaria eventuali comportamenti difformi.
Le trasgressioni ai suddetti divieti saranno sanzionate a norma dell'art. 11 della Legge Regionale dell'1/3/75 n. 47 e dall'art. 11 della Legge Regionale 17/5/1997 n. 15.
I modelli della presentazione delle domande sono disponibili presso gli uffici del servizio agricoltura, in corso Garibaldi 35 - 2° piano (ex Banca d'Italia). Ed è anche possibile scaricarli dal sito Internet www.foggiagricoltura.it.
Si avverte, inoltre, che per eventuali informazioni sulla documentazione da allegare alla domanda, gli interessati possono rivolgersi al servizio agricoltura del Comune telefonando ai seguenti numeri: 0881/792382 - 792390.

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