Non è configurabile il tentato sequestro nell'ipotesi in cui un soggetto segua una persona designata come vittima di un rapimento allo scopo di studiarne i movimenti. L'art. 605 del codice penale, infatti, prevede espressamente l'elemento della privazione della libertà personale e, perciò, è fuori ambito di applicazione.
Ai fini della risoluzione del quesito giuridico, è necessario analizzare, come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 30121/2001, la differenza tra atti 'meramente preparatori' ed atti 'idonei ed univoci' diretti a commettere un delitto. L'appostamento finalizzato ad individuare i vari spostamenti dell'obiettivo di un sequestro di persona si ascrive alla categoria di quegli atti che non manifestano un comportamento inequivocamente destinato a sfociare nel reato vero e proprio. Sostanzialmente, questi atti non sono punibili in quanto tali.
D'altra parte, l'art. 49 co. 2 c.p., esclude la punibilità quando, per la inidoneità dell'azione o l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Diverso, invece, il caso in cui l'appostamento sia effettuato in presenza di elementi che univocamente rimandano ad una esecuzione ormai prossima del delitto quali, ad esempio, strumenti di camuffamento, corde per l'immobilizzazione della vittima. In queste ipotesi, l'appostamento è evidentemente indirizzato a prelevare la vittima designata e, perciò, pienamente perseguibile, anche soltanto alla stregua di un delitto tentato come prescritto dall'art. 56 c.p. 2 'se l'azione non si compie o l'evento non si verifica'.