Una impiegata con mansioni di addetta al computer si fa male cadendo dalla sua sedia a rotelle mentre si sposta verso un armadio per prelevare alcune pratiche. Si può parlare di infortunio sul lavoro? A riguardo, va detto che l' 'infortunio sul lavoro' è quell'evento accidentale avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte, l'inabilità permanente assoluta o parziale ovvero, come nel caso in oggetto, un'inabilità temporanea assoluta comportante l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
La 'causa violenta' si identifica nell'adeguatezza qualitativa o quantitativa dell'agente lesivo esterno a produrre un'alterazione psicofisica e nella rapidità del suo accadimento mentre l' 'occasione di lavoro' nelle finalità di lavoro, nel senso che sussiste ogni volta che ricorrono gli interessi del datore, della produzione oppure una circostanza attinente al rapporto di lavoro: ricomprende, quindi, tutti i casi in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa abbia esposto il prestatore a rischio specifico.
E' irrilevante la colpa dell'infortunato ma le prestazioni, gestite dall'Inail, non spettano in caso di dolo o rischio elettivo. Così, il giudice di merito ha negato il diritto all'indennità da inabilità temporanea, affermando l'uso improprio della sedia a rotelle assegnatale per lavorare al computer e non per effettuare spostamenti nell'ambiente di lavoro. Il rischio doveva qualificarsi, quindi, 'elettivo' dipendente, cioè, da una scelta arbitraria della lavoratrice e non connesso all'attività.
Tutto ciò è stato contraddetto dalla Corte di Cassazione- sezione Lavoro con sentenza n. 3363/2001, che ha ravvisato nella decisione di merito un vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 (non aver enunciato le ragioni atte a qualificare come elettivo il comportamento della lavoratrice) che ha condotto ad un diverso provvedimento da quello cui si sarebbe altrimenti pervenuti. Sostanzialmente, quindi, è indennizzabile, eccezion fatta per il rischio elettivo, anche l'infortunio determinatosi per tutte le condizioni, ivi incluse quelle 'ambientali', in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che provenga dall'apparato produttivo, sia che dipenda da terzi o da comportamenti propri del lavoratore.