Un soggetto, a causa della sua invalidità, era stato avviato dall'Ufficio di collocamento ad essere assunto come operaio generico presso una società la quale, però, ne aveva rifiutato l'assunzione. A riguardo, bisogna ricordare che la legge n. 482/1968, sorta sull'esempio della legge n. 1312/1921, aveva predisposto una disciplina specifica sul collocamento obbligatorio dei lavoratori invalidi allo scopo di tutelare il diritto al lavoro di quelle categorie di soggetti caratterizzati da una particolare e più intensa situazione di debolezza contrattuale.
Per effetto dell'art. 1 co. 2 della stessa legge, erano presi in considerazione soltanto coloro che avevano una residua capacità di lavoro mentre venivano esclusi coloro che, per la natura ed il grado dell'invalidità, potevano essere di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. La nuova legge n. 68/1999 intitolata 'Norme per il diritto al lavoro dei disabili' ha innovato in tema di quota 'protetta'.
Per le fasce di datori che occupano da 15 a 35 dipendenti e da 36 a 50 è stato stabilito rispettivamente l'obbligo di assumere una e due unità mentre per i datori anche non imprenditori con più di 50 lavoratori una quota del 7%, rimanendo esenti soltanto i datori che occupano fino a 14 dipendenti. E' prevista una sospensione dell'obbligo per le imprese con personale eccedente, sia nel periodo di integrazione salariale sia per un anno dopo la mobilità o il licenziamento collettivo.
Il datore, nella richiesta da inoltrare agli uffici competenti, ha, altresì, il diritto di indicare la precisa qualifica dell'invalido. In mancanza anche di iscritti con qualifiche simili, l'avviamento non potrebbe avvenire e sarebbero, pertanto, legittimi la scopertura in attesa di un avviamento conforme alla richiesta ed il rifiuto di assumere il lavoratore avviato illegittimamente. Inoltre, il datore non può adibire il disabile a mansioni incompatibili con la sua minorazione, ex art. 10 l. 68/1999.
Sostanzialmente, quindi, il datore di lavoro, come confermato dalla corte di Cassazione- sezione lavoro con sentenza n. 9981/2000, è esonerato dall'obbligo di assunzione qualora emerga, mediante una verifica seria e rigorosa, l'impossibilità di un utile collocamento dell'invalido nella struttura operativa complessiva dell'impresa di destinazione. L'obbligo, quindi, non è assoluto ed incondizionato e la valutazione deve essere compiuta anche in relazione all'art. 2087 del codice civile in tema di salute, integrità fisica e personalità morale dei prestatori di lavoro, come peraltro previsto ex art. 9 legge n. 300/1970.