Cosa succede in caso di vendita di prodotti con marchi famosi contraffatti e musicassette prive di marchio SIAE? A riguardo, va interpretato l'art. 474 del codice penale in ordine alla possibilità di applicare la fattispecie dell' 'Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi'. Il reato prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a 2065,83 euro, oltre alla pubblicazione della sentenza ex art. 475 c.p., per chi introduce nel territorio per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
Si tratta di un delitto di falso materiale contro la fede pubblica, punito a titolo di dolo, caratterizzato dall'idoneità ad ingannare ed a recare, conseguentemente, danni a terzi. Va specificato che viene meno ogni ragione di perseguirne l'autore se alla realizzazione della falsificazione non corrisponde, per vari motivi come il modo o il contesto in cui è compiuta, l'offesa degli interessi protetti. Nella fattispecie, come sostenuto dalla Corte di Cassazione - sezione quinta penale con sentenza n. 2119/2000, l'offerta da parte dei venditori ambulanti di prodotti griffati è accolta dalla clientela con un diffuso e sottinteso scetticismo circa l'autenticità dei marchi, con un'accettazione implicita della provenienza aliena dei prodotti stessi.
Il pubblico, sostanzialmente, è in grado di rendersi conto, dato il prezzo e l'evidente approssimazione, che non si tratta di marchi originali. E' un 'falso impossibile o innocuo' e, perciò, non è punibile porre in commercio imitazioni di tale genere, perché il fatto non sussiste.