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2/5/2002

NON E’ REATO VENDERE ‘IMITAZIONI INNOCUE’
La questione del falso materiale ex art. 474 c.p.
di Alessandro Basso
Cosa succede in caso di vendita di prodotti con marchi famosi contraffatti e musicassette prive di marchio SIAE? A riguardo, va interpretato l'art. 474 del codice penale in ordine alla possibilità di applicare la fattispecie dell' 'Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi'. Il reato prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a 2065,83 euro, oltre alla pubblicazione della sentenza ex art. 475 c.p., per chi introduce nel territorio per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
Si tratta di un delitto di falso materiale contro la fede pubblica, punito a titolo di dolo, caratterizzato dall'idoneità ad ingannare ed a recare, conseguentemente, danni a terzi. Va specificato che viene meno ogni ragione di perseguirne l'autore se alla realizzazione della falsificazione non corrisponde, per vari motivi come il modo o il contesto in cui è compiuta, l'offesa degli interessi protetti. Nella fattispecie, come sostenuto dalla Corte di Cassazione - sezione quinta penale con sentenza n. 2119/2000, l'offerta da parte dei venditori ambulanti di prodotti griffati è accolta dalla clientela con un diffuso e sottinteso scetticismo circa l'autenticità dei marchi, con un'accettazione implicita della provenienza aliena dei prodotti stessi.
Il pubblico, sostanzialmente, è in grado di rendersi conto, dato il prezzo e l'evidente approssimazione, che non si tratta di marchi originali. E' un 'falso impossibile o innocuo' e, perciò, non è punibile porre in commercio imitazioni di tale genere, perché il fatto non sussiste.

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