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20/2/2003

DALLA REGIONE PUGLIA UNA CIRCOLARE APPLICATIVA SUL DIVIETO DI FUMO
‘Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico’
E' di questi giorni l'approvazione da parte dell'Amministrazione Regionale della Legge 7/8/2002 n.16 ad oggetto 'Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico'. Sulla base della Legge Costituzionale n. 3/2001, che ha attribuito alle Regioni la competenza a legiferare in tema di 'tutela della salute', la Regione Puglia ha voluto emanare norme ancor più rigide per perseguire e assicurare una drastica riduzione del fumo di tabacco non solo negli ambienti pubblici e privati chiusi accessibili al pubblico ma anche in quegli ambienti chiusi, non aperti al pubblico, in cui si svolge attività lavorativa.
Analizzandola per punti, detta legge sottolinea già nell'art. 2 che il divieto di fumare, generalmente esteso a tutti gli ambienti, non è applicabile solo in ambienti di lavoro utilizzati esclusivamente e permanentemente da una sola persona.
In deroga a tale divieto, l'art. 3 prevede, ma non impone, la possibilità di creare nei locali e nei luoghi di cui all'art. 2, apposite aree riservate ai fumatori nelle quali non viga il divieto di fumo. Tali spazi dovranno rispondere a criteri molto rigidi che dovranno prevedere:
- adeguata separazione fisica dagli ambienti ove vige il divieto di fumare;
- installazione di adeguati sistemi di aspirazione e depurazione tali da consentire un valido e continuo ricambio dell'aria.
Nelle strutture sanitarie, dove la tutela del diritto alla salute dei pazienti appare ancora più gravemente compromessa dal fumo delle persone che stazionano in questi ambienti, e anche perché l'operatore sanitario dovrebbe essere, per il proprio paziente, un modello di comportamento, l'art. 4 detta norme più severe per garantire il rispetto del divieto di fumo. Limitatamente alle previsioni normative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 è confermata la piena autonomia della Direzione Generale dell'Azienda sanitaria e/o Ospedaliera ad adottare apposito regolamento organizzativo. Particolare rilievo assume l'applicazione delle sanzioni previste a carico del dipendente e disciplinate dal comma 3 dell'articolo in esame che, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, sono pari a € 206,58 da versarsi, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del verbale, sul conto corrente postale dell'Ufficio regionale del contenzioso competente per provincia.
Il trasgressore, comunque, entro e non oltre trenta giorni dalla data di emissione del verbale di contestazione, può far pervenire all Ufficio del Contenzioso, competente per territorio, i propri scritti difensivi e documenti chiedendo di essere ascoltato dall'autorità competente.
L'art.5 incarica formalmente il datore di lavoro, ai sensi della L. 626/94, dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della legge sul divieto di fumo. Pertanto, egli dovrà curare ogni adempimento, tra i quali:
- l'affissione dei cartelli indicatori dei divieti in tutti gli ambienti di lavoro aperti o non aperti al pubblico;
- l'applicazione delle norme per le aree che eventualmente si dovessero attrezzare e riservare ai fumatori;
- la vigilanza del rispetto dei divieti direttamente o mediante uno o più incaricati che deve nominare (Circolare n. 4/2001).
Per quanto riguarda il divieto di fumo sui mezzi di trasporto, di cui all'art. 6 della legge in esame, a breve verrà creato un apposito regolamento concordato e definito tra la Regione Puglia ed il competente Assessorato regionale ai Trasporti e gli altri organismi competenti per lo specifico settore.
L'art. 7 si sofferma sul certificato dell'aria, per il quale i parametri tecnici saranno regolamentati con un apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, non obbligatorio solo per le Pubbliche Amministrazioni ma da estendere a tutte quelle aree in cui le varie Istituzioni e/o gestori di servizi di natura pubblica e/o privata intendono creare spazi in cui non viga il divieto di fumo.
Ai sensi dell'art. 9 chiunque violi il divieto di fumo nei luoghi e negli ambienti di cui all'art. 2 precedente è passibile di sanzione amministrativa che ai sensi del medesimo art. 16 della Legge 689/81, sarà pari a € 166,66 da versarsi, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del verbale, sul conto corrente postale dell'Ufficio regionale del contenzioso competente per provincia.
Tale sanzione è applicabile nei confronti di tutti i soggetti e utenti non rientranti nella fattispecie regolamentata dall'art. 4 (dipendente di Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera). In questo caso, il Funzionario incaricato o suo delegato, qualora accerti la violazione del divieto di fumo, procederà a compilare il relativo modulo di contestazione (in quattro copie) in cui devono essere riportate le modalità di pagamento. La prima copia del verbale sarà consegnata al trasgressore, la seconda copia trasmessa all'Ufficio regionale del contenzioso competente per provincia, la terza all'Assessorato regionale alla Sanità e l'ultima copia sarà conservata dall'Ufficiale irrogatore.
La legge tende, inoltre, a chiarire che le norme sul divieto di fumo, non hanno fini repressivi ma sono tese a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla figura del fumatore passivo e a incoraggiare il fumatore a smettere di fumare.
In merito a questo, l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia segnala che sul territorio regionale operano numerosi Centri Antifumo del S.S.N. che organizzano corsi di disassuefazione dal fumo di tabacco individuali e di gruppo. Per ulteriori informazioni in merito è possibile contattare il Dott. Eugenio Sabato Servizio Pneumologico A.U.S.L. BR/1 - Mesagne (BR) 0831.771070.

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