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Inviare E-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all'autorità giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La normativa sulla privacy non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l'indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.'
Così si esprime il Garante per la protezione dei dati personali in una nota diffusa attraverso il sito Internet nei giorni scorsi. Proprio in questo comunicato, viene messo in risalto il danno economico che bisogna sopportare dovuto ai costi per l'utilizzazione delle linee telefoniche per scaricare questi messaggi, oltre agli investimenti tecnologici ed organizzativi necessari per contrastare virus, tentate truffe e messaggi indesiderati.
Il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all'invio in Internet di E-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento della recente direttiva europea avvenuto con il Codice in materia di protezione dei dati personali da poco pubblicato (decreto legislativo n. 196/2003, in www.garanteprivacy.it).
Ma vediamo nel dettaglio che cosa bisogna fare per non incorrere in comportamenti illeciti:
1. E' necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi E-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l'invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi E-mail, insomma, non sono 'pubblici' nel senso corrente del termine;
2. Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi E-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l'invio dei messaggi;
3. Il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell'invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell'opt-in, cioè del accettazione preventiva di chi riceve le E-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);
4. Non è ammesso l'invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l'indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. E' comunque opportuno indicare nell'oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale;
5. Chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall'archivio etc.);
6. Chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all'invio di materiale pubblicitario;
7. La formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere E-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette 'black list') non deve comportare oneri per gli interessati.
L'autorità ha anche disposto alcune modalità per tutelare i diritti dei cybernauti di fronte all'autorità giudiziaria anche per le E-mail provenienti dall'estero. Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla 'multa', in particolare per omessa informativa all'utente (fino a 90mila Euro); alla sanzione penale qualora l'uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
È prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell'ordinanza amministrativa di ingiunzione. Ulteriori conseguenze possono riguardare l'eventuale risarcimento del danno e le spese in controversia giudiziaria o amministrativa.
Il provvedimento del Garante è consultabile sul sito www.garanteprivacy.it.