Questa testata aderisce all'anso  
 
Note Legali | Pubblicità | La Piazza | Bacheca | Info | Città
prima pagina
editoriali
attualità
costume e società
politica
economia
sport
cultura e spettacolo
tecnologia
eventi
dicono di noi on line
 
ambiente
casa
cinema
affari e finanza
dalla regione
diritto
gastronomia
salute e benessere
interviste del direttore
lettere alla redazione
territorio
viaggi
documenti
Diventa Capitano...
Scrivi su Capitanata.it
Lavora con noi
Pubblicità
ANSO
 
METEO
aggiungi a preferiti


16/3/2004

NUOVE NORME DI PREVENZIONE PER GLI INCENDI BOSCHIVI IN PUGLIA
Dal 15 giugno al 15 settembre 2004 in vigore lo stato di grave pericolositā
Il Decreto presidenziale n.143 del 3 marzo 2004 integra le norme statali in materia e definisce i divieti assoluti e gli obblighi utili ad evitare la propagazione degli incendi nel periodo estivo.
Le regole previste interessano l'intera popolazione, Ferrovie, Anas, Sistema delle autonomie locali per le responsabilitā per la tenuta e la pulizia dei luoghi a rischio ed i proprietari dei terreni boschivi o confinanti con essi. Le trasgressioni ai divieti previsti dal decreto sono sanzionate e nell'attivitā di vigilanza sono coinvolti anche i Comandi del Corpo Forestale dello Stato.
Le associazioni di volontariato della protezione civile, invece, saranno utilizzate per la prevenzione e la lotta agli incendi.
Di seguito il testo del decreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2004, n. 143
Dichiarazione dello stato di grave pericolositā per gli incendi boschivi valida per l'anno 2004, ai sensi della legge n° 353 del 21/11/2000 e della L.R. n. 18 del 30/11/2000.

Art. 1)
Per l'anno 2004, su tutto il territorio regionale č in vigore dal 15 giugno al 15 settembre lo stato di grave pericolositā di incendio per tutti i territori boscati della regione Puglia.

Art. 2)
Ad integrazione delle nonne contenute nel R.D.L. 30/12/1923 n° 3267, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima nonchč dell'art. 3 della Legge n. 353 del 21/11/2000, durante il periodo di grave pericolositā di incendio, in tutte le aree boscate della regione č tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Art. 3)
Le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, la Societā Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunitā Montane, entro il 15 giugno 2003, lungo le vie ferroviarie, le strade e le autostrade di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.

Art. 4)
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma della L.R. 12/05/1997 n. 15 art. 3, la bruciatura delle stoppie a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e entro il 15 luglio, una 'precesa' o 'fascia protettiva' per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boschive circostanti e/o confinanti.

Art. 5)
Č fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2003, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

Art. 6)
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2003, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumitā, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

Art. 7)
I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto verrā preventivamente prescritto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Art. 8)
Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province, le Comunitā Montane ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi boscati, sono tenute all'utilizzo dei volontariato di protezione civile, cosi come previsto dall'art. 14 della citata legge regionale n. 18 del 30/11/2000 ed a mettere gli stessi a disposizione del Servizio Regionale Antincendio Boschivo. Le trasgressioni ai divieti previsti dall'art.3, del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10 della Legge del 21/11/2000 n° 353, commi 5-6-7-8 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di Euro 1032,91 fino ad un massimo di Euro 10.329,14.

Art. 10)
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarā punita a nonna dell'art. 11 della Legge n. 353 del 21/11/2000.

Art. 11)
I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, degli Organi di Polizia nonchč di tutti gli altri Organi preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 12)
Il presente decreto sarā pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n° 13/94.

Art. 13)
Il presente decreto non comporta impegno di spesa e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.

  Segnala questa notizia a un amico
  Stampa questa notizia
altre notizie nella sezione Dalla Regione

Google
WEB WWW.CAPITANATA.IT
 
 
Torremaggiore Informa
Asernet informa
Puntoit informa
RAS informa
Salcuni informa
ANSO informa
Sista informa
 
Newsgroup
Eventi
Newsletter
Guestbook
Cartoline
Il Mercatino
Cerco Lavoro
Offro Lavoro
Subappenino
Gargano
Alto
Tavoliere
Basso Tavoliere
Capitanata TV
Rete Civica Provinciale


Asernet Solutions
Pubblicità su Capitanata.it Note Legali info@capitanata.it
Capitanata.it - giornale on line registrato presso il Tribunale di Foggia con il n. 9/2001 - Direttore responsabile Matteo Tricarico