La disciplina normativa di riferimento nel caso dell'installazione di un'antenna parabolica è quella prevista dal Decreto legislativo n. 55 del 1997 ed in particolar modo l'art. 6. Essa tutela gli utenti satellitari riconoscendo il diritto di installare la propria parabola semplicemente sulla base del pagamento del canone radiotelevisivo della RAI.
Questa norma infatti riveste notevole importanza soprattutto nel caso in cui si instauri un contenzioso col condominio, perché consente di provare molto facilmente la sussistenza del proprio diritto.
A rafforzare queste impostazioni legislative a favore degli appassionati di tv via satellite ci pensano poi le numerose sentenze giurisprudenziali, che hanno più volte sancito che l'installazione di antenne paraboliche rappresenta una facoltà che non può essere soggetta a limiti. Essa è infatti riconducibile al diritto di libera informazione riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 21 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel novembre del 1950.
Posto il fatto che questi diritti non possono essere negati, è sempre valida la norma generale in base alla quale non si può arrecare un danno o un pregiudizio ad un altro soggetto esercitando un proprio legittimo diritto. In definitiva chiunque può installare una parabola, indipendentemente dall'approvazione dell'assemblea, sia all'interno della sua proprietà (ad esempio sul balcone) sia sul tetto o in altre aree condominiali.
Per fare questo bisogna però rispettare la seguente condizione: l'installazione deve avvenire a proprie spese, senza danneggiare le parti comuni dell'edificio, ad esempio violando le norme di legge sulla sicurezza dei fabbricati, e senza pregiudicare l'esercizio del pari diritto da parte degli altri proprietari e degli inquilini che abitano nello stabile.
Il Rag. Decio d'Angelo è Vice Presidente A.N.A.C.I. Foggia
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