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27/7/2004

L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Il ruolo degli Amministratori locali
di Luigi Ruberto
In questo scritto affronteremo il concetto della responsabilità civile analizzando il significato etimologico del termine responsabilità. Essa è da intendere come 'conseguenza di un comportamento antigiuridico, che comporta per il soggetto cui essa è attribuita, l'assoggettamento alla sanzione prevista dall'ordinamento'.
Nella storia del pensiero giuridico antecedente alla formulazione del testo dell'art. 1382 del code civil un'idea di colpa civile è riportata concettualmente nell'alveo dei principi morali, o del costume corrente.
La responsabilità civile, come quella penale appare dunque in quest'ottica come una sanzione ad un comportamento moralmente riprovevole, con una differenza fondamentale che si riassume nel brocardo: nulla poene sine lege.
Una qualunque colpa può dare luogo a responsabilità civile, ma non alla responsabilità penale che segue soltanto ad un'infrazione di una specifica disposizione di legge.
A riguardo è ancora più interessante comprendere come sia stato in passato difficilmente individuabile per una carenza normativa esplicita la responsabilità civile degli Amministratori pubblici, o dei responsabili di settore, che l'attuale disciplina giuridica e le innumerevoli sentenze della giustizia civile ed amministrativa fanno ricadere sotto la stessa disciplina normativa parificando e dando funzioni diverse nell'amministrazione dell'ente ma pari ed eguale responsabilità in relazione ad i compiti ed alle funzioni a loro assegnate dal t.u. 267/00.
Un esempio lampante e concreto di evoluzione giurisprudenziale del concetto di responsabilità civile è dato da dinieghi di atti pubblici, richiesti da privati cittadini, i quali possono ricevere danni alla propria sfera patrimoniale dal mancato ricevimento degli stessi, dal momento che la mancata conoscenza di un atto prodotto dall'ente poneva il cittadino nell'impossibilità di farvi opposizione.
L'avvento della nuova disciplina della legge 241/90 molti comportamenti autoritari ed antidemocratici nell'amministrazione della cosa pubblica iniziano a mutare, in quanto tale legge è andata a disciplinare il diritto di accesso dei cittadini agli atti prodotti dall'ente pubblico, al capo v l'art. 22 recita: 'al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge'.
Ulteriore esempio di potenziale responsabilità civile, può essere rappresentato dal diniego di presa visione di atti pubblici, qualora da tale comportamento del responsabile di settore, il richiedente abbia a subire dei danni riguardanti la propria sfera patrimoniale, una interpretazione autentica della normativa in questione afferma che: 'la titolarità è accordata a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
'Presupposto dell'accesso è quindi la sussistenza di un interesse qualificato ed apprezzabile a conoscere'.
La rilevanza giuridica della responsabilità civile consiste in un comportamento antigiuridico ed ingiusto posto in essere dalla P.A. per mano dei suoi dirigenti, legati tra loro da un nesso di causalità elemento essenziale perché vi sia un rapporto diretto fra diniego dell'atto pubblico richiesto e eventuale danno subito dal privato cittadino, o dall'impresa che ha partecipato ad una gara di appalto pubblico cui è stata esclusa ingiustamente.
Vanno quindi analizzati i concetti di colpa grave, lieve, e lievissima, connessi con eventuali comportamenti in cui siano palesi eventuali negligenze, imprudenze ed imperizia, posti in essere dall'azione della Pubblica Amministrazione, di fatti ogni atto prodotto da un organo della stessa che si rifletta nella sfera di un singolo cittadino, di un altro ente o di una società, un fatto illecito, o comunque dannoso obbliga colui che ha posto in essere l'azione medesima a risarcire il danno.
Art.2043 del c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 'ingiusto' obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Altro elemento da esaminare nell'evoluzione del pensiero giuridico nel mondo della P.A. è in concetto di 'ius imperii' tipico atto ed elemento che dava autorità e a volte autoritarismo alla P.A. nello svolgimento delle sue funzioni, nello scorrere degli anni lo ius imperii dello Stato, è stato vissuto ed attuato anche dagli enti locali per giustificare le azioni da loro poste in essere contro gli interessi dei singoli cittadini che per anni hanno visto perpetrati i loro diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il passare degli anni l'orientamento giurisprudenziale è lentamente mutato, ed è riuscito a dare maggiori garanzie e tutele ai singoli cittadini, per cui oggi si assiste ad un rapporto quasi paritario dei diritti dei cittadini, con i diritti e gli interessi dell'azione della pubblica amministrazione.
Una testimonianza chiara ed ineludibile è la nuova disciplina sugli espropri posti in essere dalla P.A. e che obbliga la stessa a risarcire il bene occupato al valore corrente di mercato.
In conclusione caso concreto di responsabilità civile è presente nella seguente massima di Cassazione: Sentenza n.188 del 26 Marzo 1999 Cassazione Civile sez. Unite, la quale attesta che il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, i quali comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di 'agente', deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti, ai sensi dell'art. 52 , comma 1 , r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 , che dalla data di entrata in vigore della legge 08 giugno 1990 n. 142, in base all'art. 58 di quest'ultima, è divenuto applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli artt. 251 e s.s. r.d. 03 Marzo 1934 n. 383, che distinguevano fra la cosiddetta responsabilità formale e la responsabilità amministrativa, devolvendo la prima alla giurisdizione contabile e la seconda a quella ordinaria.
Nell'affermare tale principio le Sezioni Unite hanno anche precisato che il citato art. 52 è applicabile con riguardo ai giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge 142/90, alla stregua dell'art. 5 c.p.c. nel testo all'epoca vigente, che considerava influenti sulla giurisdizione i mutamenti della legge regolatrice della giurisdizione stessa, nonché con riferimento al caso, nel quale la direzione dei lavori si fosse a quella data già esaurita, non sussistendo in proposito alcuna violazione dell'art. 25, comma 1, cost., che è applicabile soltanto in materia penale.

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