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18/10/2005

LE INDAGINI DIFENSIVE
La Legge 07 Dicembre 2000 n. 397
di Luigi Ruberto
Con l’introduzione della seguente normativa, si è tentato di dare un nuovo strumento a disposizione dell’avvocato in un procedimento penale a tutela del proprio assistito, di fatti esso presuppone la parità tra le parti nel processo, la terzietà del Giudice,e il contraddittorio nella formazione della prova. La normativa che esamineremo, introduce un elemento di novità, la possibilità appunto da parte dell’avvocato, di svolgere indagini difensive tese a trovare prove a discolpa del proprio assistito, a riguardo va evidenziato come il legislatore ha tenuto a sottolineare che l’indagine non potrà essere tesa a far emergere responsabilità altrui , salvo nei casi in cui vi siano palesi e sostanziali elementi oggettivi che facciano emergere nuove forme di imputabilità in capo ad altri soggetti. Va evidenziato come il difensore, nello svolgimento della attività di indagine, non assume in assoluto- la veste di pubblico ufficiale, essendo esplicitamente esentato dall’obbligo di denunzia di fatti penalmente rilevanti emersi nel corso di tali attività a carico del proprio assistito , e rimane , -pertanto- in via generale inquadrabile come soggetto privato esercente un servizio di pubblica necessità sensi dell’art.359 c.p. , cui tuttavia sono attribuiti speciali poteri certificativi, relativi alla verbalizzazione di eventuali dichiarazioni raccolte ( ed in relazione a tali poteri emerge ,in via di fatto, l’esercizio di una funzione pubblicistica). Va evidenziato che la norma estende le garanzie di libertà del difensore, anche agli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento in corso , e ciò in tema di sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa ( che risulta vietato , salvo che costituiscano corpo del reato , ai sensi del co.2 dell’art.103 c.p.p.)e in tema di intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni intercorrenti tra il difensore ,gli investigatori privati autorizzati e incaricati, i consulenti tecnici, e i loro ausiliari , nonché tra costoro ed i soggetti assistiti,( intercettazioni ,dunque , vietate ai sensi del co.5 dell’art.103 c.p.p. e, se operate , inutilizzabili ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, sempre che il contenuto delle conversazioni sia inerente al mandato difensivo). Ai fini della richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione analizziamo l’art. 391 quater . 1 – Ai fini delle indagini difensive , il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 2- L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 3- In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368. Va evidenziato che la norma va coordinata con quanto previsto dall’art. 24 della legge 241/90 , che prevede la esclusione dell’accesso ai documenti coperti dal segreto di Stato , nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento; il difensore , comunque , per ogni ipotesi di rifiuto ( che può anche essere espresso nella forma del silenzio e dunque, derivare dalla mancata adozione del provvedimento che facoltizza l’accesso , nel termine di trenta giorni dalla richiesta , ai sensi del comma 4 dell’art. 25 legge 241/90 , ha facoltà di rivolgersi al P.M. procedente mediante richiesta di sequestro ai sensi dell’art. 367 c.p.p. .Le indagini svolte dal difensore di fiducia formano apposito fascicolo , che si badi, a mera discrezione del difensore può essere depositato presso l’ufficio del G.I.P. Giudice per le Indagini Preliminari , le notizie prodotte dal difensore e depositate nel proprio fascicolo possono essere conosciute dal Pubblico Ministero, la stessa facoltà non è però concessa al P.M. il quale nella sua attività di indagine una volta formato il fascicolo è obbligato e non facoltizzato a depositarlo presso l’ufficio del G.I.P. Altro elemento da analizzare è il c.d. Principio della proprietà del teste , esso è da intendere come presunzione di esclusività nell’utilizzo del teste nel procedimento penale, vale a dire che se il P.M. interroga e pone determinate domande al teste questi non potrà essere interrogato o sentito sulle stesse linee probatorie dall’avvocato, il P.M. può intimare il silenzio alle parti sentite per un periodo non superiore ai due mesi. In ultima istanza va evidenziato che : durante le indagini preliminari il pubblico ministero non è parte , bensì l’unico organo preposto , nell’interesse generale , alla raccolta ed al vaglio dei dati positivi e negativi afferenti fatti di possibile rilevanza penale. Di conseguenza devono essere canalizzati sul p.m. tutti i dati utili , comprese le informazioni acquisite dai difensori. L’art. 38 disp. Att limita le facoltà del difensore alla scoperta degli elementi favorevoli , senza estenderle alla diretta acquisizione dei dati, essendo questo ultimo compito del p.m. nella fase delle indagini e del giudice successivamente. In conclusione la legge in oggetto rappresenta lo sforzo di riempire un vuoto di disciplina risalente , al 1989 e relativo alle forme di esercizio del diritto di difesa, nel delicato momento di –possibile-raccolta di elementi conoscitivi , idonei a sostenere una argomentazione a discarico.

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